Refrigeranti naturali: la certificazione non sostituisce la sicurezza sul lavoro
La certificazione per i refrigeranti naturali non sostituisce gli obblighi di valutazione, formazione e sicurezza sul lavoro.
La diffusione di propano, CO₂ e ammoniaca sta modificando competenze e procedure richieste ai tecnici della refrigerazione. Il nuovo quadro F-Gas ha esteso la certificazione anche alle attività svolte su apparecchiature contenenti refrigeranti alternativi, ma questo percorso non sostituisce gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il tema è stato portato all’attenzione delle istituzioni europee con la petizione n. 1162/2025, dedicata al coordinamento tra il Regolamento F-Gas e la legislazione UE sulla sicurezza professionale. Per imprese e frigoristi, il principio operativo è chiaro: qualificazione tecnica e tutela del lavoratore restano due livelli distinti e complementari.
La certificazione F-Gas copre anche i refrigeranti alternativi
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/2215 ha introdotto requisiti minimi di certificazione per le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati o alternative come ammoniaca, anidride carbonica e idrocarburi.
La formazione prevista considera le caratteristiche tecniche e i pericoli associati alle diverse sostanze. Il possesso della certificazione dimostra quindi la capacità dell’operatore di svolgere determinate attività sul circuito frigorifero, ma non esaurisce tutti gli adempimenti richiesti per lavorare in sicurezza.
Ogni refrigerante presenta infatti rischi specifici: il propano richiede particolare attenzione all’infiammabilità, la CO₂ opera a pressioni elevate e può provocare condizioni pericolose in caso di accumulo, mentre l’ammoniaca richiede misure adeguate per la sua tossicità.
Valutazione dei rischi e formazione restano obbligatorie
La normativa europea sugli agenti chimici impone al datore di lavoro di valutare preventivamente i rischi presenti, tenendo conto delle proprietà della sostanza, della quantità impiegata, del livello e della durata dell’esposizione e delle condizioni nelle quali vengono svolte installazione e manutenzione.
In Italia questi principi sono recepiti dal D.Lgs. 81/2008, che richiede misure tecniche e organizzative proporzionate all’attività.
Tra gli aspetti da considerare rientrano:
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- formazione e informazione specifica degli operatori;
- procedure per manutenzione, recupero e gestione delle emergenze;
- disponibilità di attrezzature e dispositivi di protezione idonei;
- controllo della ventilazione e delle possibili fonti di accensione;
- riduzione dell’esposizione e della quantità di refrigerante presente.
Le misure devono essere definite prima dell’avvio di una nuova attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi e aggiornate quando cambiano tecnologie, sostanze o modalità operative.
Una responsabilità che coinvolge imprese e tecnici
La transizione verso i refrigeranti naturali non può quindi limitarsi all’acquisto di nuove apparecchiature o al conseguimento di un certificato. L’impresa deve verificare che il personale sia preparato rispetto ai rischi effettivi dell’impianto, che le procedure siano documentate e che attrezzature e DPI siano coerenti con il refrigerante utilizzato.
Per i tecnici del freddo, ciò significa integrare le competenze frigoristiche con conoscenze sulla gestione del rischio chimico, sulle atmosfere potenzialmente esplosive, sulle alte pressioni e sulle procedure di emergenza. La certificazione abilita allo svolgimento delle attività previste, mentre la sicurezza sul lavoro governa il modo in cui tali operazioni devono essere organizzate ed eseguite.
La crescita di CO₂, ammoniaca e idrocarburi rende quindi indispensabile un aggiornamento coordinato di formazione, valutazione dei rischi e procedure aziendali. Solo così la transizione ambientale potrà procedere senza ridurre il livello di tutela degli operatori.
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FAQ – Domande frequenti
No. La certificazione attesta le competenze richieste per svolgere determinate attività su impianti contenenti CO₂, ammoniaca o idrocarburi, ma non sostituisce la valutazione dei rischi, la formazione sulla sicurezza e le misure previste dal D.Lgs. 81/2008.
La valutazione deve considerare le caratteristiche del refrigerante e dell’impianto, tra cui infiammabilità, tossicità, pressione di esercizio, rischio di accumulo del gas, ventilazione e possibili scenari di emergenza.
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, formare e informare gli operatori, fornire attrezzature e DPI adeguati, predisporre procedure operative e di emergenza e aggiornare le misure di prevenzione quando cambiano impianti, refrigeranti o condizioni di lavoro.
